E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 83 del 10.04.2015 il Decreto del Presidente dei Ministri 27 febbraio 2015 relativo alle “Disposizioni necessarie per l’attuazione dell’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2015)», che prevede un assegno al fine di incentivare la natalita’ e contribuire alle spese per il suo sostegno” (il cosiddetto bonus bebè).
Tale beneficio è riservato dall’art. 1 comma 125 L. 190/2014 ai figli, nati o adottati tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all’articolo 9 D. lgs 286/1998 (permesso di soggiorno di lungo periodo), residenti in Italia, ove il reddito del nucleo familiare sia inferiore a 25 mila euro. L’ammontare del bonus bebè è di euro 960 annui (l’importo è raddoppiato ove il reddito del nucleo familiare sia inferiore ad euro 7mila).
Tuttavia, in base alle direttive comunitarie, hanno diritto al bonus bebè anche:
1) i cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno che consente di lavorare (e pertanto anche di un permesso di soggiorno per motivi familiari). L’art 12 della direttiva 2011/98 prevede infatti che tali soggetti beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano relativamente ai settori della sicurezza sociale di cui al regolamento CE 883/2004 tra cui rientrano le prestazioni di familiari. Lo Stato italiano, nel recepire con il d.lgs 40/2014 la direttiva di cui sopra, non si è adeguato al dettato dell’art. 12. Tuttavia tale norma è direttamente applicabile nel nostro ordinamento essendo chiara e incondizionata ed essendo scaduto il termine di recepimento della direttiva stessa.
2) i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria: ai sensi dell’art 27 d.lgs 251/2007, attuativo dell’art 28 della direttiva 2004/83, hanno infatti diritto al medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di assistenza sociale.
3) i titolari di carta blu: l’art 14 della direttiva 2009/50 prevede, infatti, che tali soggetti beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la Carta blu, per quanto concerne le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CEE) n. 1408/71, tra cui rientrano le prestazioni familiari.
La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio. Ai fini della decorrenza dell’assegno dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero entro i 90 giorni successivi all’entrata in vigore del decreto di cui sopra e pertanto per i nati fino al 10.04.2015 la domanda va presentata entro il 09.07.2015. Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
Il decreto attuativo prevede che la domanda venga presentata all’INPS in via telematica e quindi è presumibile che i centri di assistenza tramite i quali si dovrà presentare domanda non possano farlo perchè “il sistema” non prevederà la possibilità di inviare la domanda da parte di stranieri privi di permesso di lungo periodo. E’ quindi importante che gli interessati presentino la domanda per raccomandata.
L’Inps ha 15 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto nella GU per predisporre i moduli per le domande.
Ove fosse necessario, ci si può rivolgere al nostro studio per ottenere assistenza legale.