CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: L’ESCLUSIONE DEI CITTADINI STRANIERI DALLA CARTA FAMIGLIA È CONTRARIA AL DIRITTO UE
Direttiva 2003/109/CE – permesso di lungo soggiorno – Direttiva 2011/98/UE – permesso unico lavoro – Direttiva 2009/50/CE – carta blu europea – Direttiva 2011/95/UE – beneficiari di protezione internazionale – parità di trattamento – sicurezza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – prestazioni familiari – assistenza sociale – protezione sociale – accesso a beni e servizi
La Corte di giustizia dell’Unione europea, nel corso della causa patrocinata dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri e Ilaria Traina, ha stabilito che la Carta Famiglia, pur non costituendo una “prestazione” in senso stretto, costituisce un “servizio” che non può essere limitato ai soli cittadini italiani e comunitari in virtù delle direttive europee 2009/50, 2003/109 e 2011/98.
CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA: ILLEGITTIMO ESCLUDERE I TITOLARI DI PERMESSO UNICO LAVORO DALL’ASSEGNO DI NATALITÀ E DI MATERNITÀ
Permesso unico lavoro – assegno di natalità (bonus bebè) – assegno di maternità – direttiva 2011/98/UE – diritto alla parità di trattamento – previdenza sociale – discriminazione – sussiste – rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE – accolto
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi titolari di permesso unico lavoro dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità non è conforme al diritto dell’Unione europea, e, in particolare, all’art. 12, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2011/98/UE, che stabilisce il principio di parità di trattamento tra i titolari di permesso unico lavoro e i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano relativamente ai settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento CE n. 883/2004.
CORTE D’APPELLO DI MILANO: IL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI LODI È DISCRIMINATORIO
Regolamento Comune di Lodi – dgr. 28/2017 – prestazioni sociali agevolate – certificazione Autorità stato estero richiesta ai soli cittadini extra UE – discriminazione – sussiste – appello – rigettato
La differenziazione introdotta dal regolamento del Comune di Lodi introdotto con DGC 28/2017 in punto di documentazione su redditi/beni posseduti (o non posseduti) all’estero costituisce una discriminazione diretta nei confronti dei cittadini di Stati extra UE per ragioni di nazionalità perché di fatto, attraverso i gravosi oneri documentali aggiuntivi richiesti, rende loro difficoltoso concorrere all’accesso alle prestazioni sociali agevolate, così precludendo ai predetti il pieno sviluppo della loro persona e l’integrazione nella comunità di accoglienza; ne consegue il respingimento dell’appello presentato dallo stesso Comune.
LO STRANIERO HA DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE ANCHE SE NEI 10 ANNI PRECEDENTI LA DOMANDA SI È ASSENTATO DALL’ITALIA PER BREVI PERIODI.
Con sentenza del 15 dicembre 2020 n. 121, il Tribunale di Alessandria ha accolto il ricorso di una cittadina macedone riconoscendo il suo diritto all’assegno sociale, rifiutato dall’INPS per asserito difetto del requisito del soggiorno legale continuativo in Italia per almeno 10 anni. La signora non solo aveva mantenuto la residenza anagrafica nel comune di Novi Ligure, ma, come emergeva dal passaporto prodotto in giudizio, si era assentata solo per brevi periodi (un mese o poco più ogni anno) per recarsi in Macedonia dai parenti (solo nel 2012 si era assentata per un periodo più lungo, di circa 4 mesi, per documentati problemi sanitari).
Il Giudice ha affermato in sostanza che aver mantenuto la residenza anagrafica presso un comune italiano è sufficiente ai fini del diritto, se i periodi di allontanamento dal territorio sono limitati.
CONTRARIA AL DIRITTO EUROPEO LA NORMATIVA NAZIONALE CHE ESCLUDE, DALLA DETERMINAZIONE DEL DIRITTO A UNA PRESTAZIONE DI SICUREZZA SOCIALE, I FAMILIARI RESIDENTI ALL’ESTERO DEL LAVORATORE STRANIERO
Corte giust., sentenza del 25 novembre 2020, INPS, C-302/19, ECLI:EU:C:2020:957
Corte giust., sentenza del 25 novembre 2020, INPS, C-303/19, ECLI:EU:C:2020:958
Con due sentenze depositate il 25.11.2020 la Corte di Giustizia – accogliendo le tesi proposte dagli avvocati Alberto Guariso e Livio Neri che assistevano davanti alla Corte due lavoratori stranieri – ha messo fine a una anomalia del regime italiano in tema di assegni al nucleo familiare: secondo la nostra legge, ai fini del diritto agli assegni, il lavoratore italiano può computare nel proprio nucleo familiare anche i familiari residenti all’estero, mentre il lavoratore straniero, pur versando all’INPS i medesimi contributi, può inserire nel proprio nucleo solo i familiari residenti in Italia. La conseguenza è che, a seconda del numero di familiari e del reddito, lo straniero può restare totalmente privo di assegno o può percepirlo in misura inferiore all’italiano.
La Corte ha sancito che tale diversità di trattamento è in contrasto sia con la Direttiva 109/2003 (che riguarda i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo) sia con la Direttiva 2011/98 che riguarda i titolari di permesso unico lavoro (cioè i permessi per famiglia, per lavoro o per attesa occupazione).
In particolare, nella sentenza C-302/19, la Corte (Quinta Sezione) ha dichiarato che “l’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo”.
Allo stesso modo, nella sentenza C-303/19 la medesima sezione della Corte ha affermato che “l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall’articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva”.
DISCRIMINATORIA LA LIMITAZIONE DELL’ACCESSO AI BUONI SPESA PER L’EMERGENZA COVID-19 AI SOLI SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO
Buoni spesa COVID-19 – OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 – Diritto all’alimentazione – Diritto di italiani e stranieri al medesimo trattamento nell’accesso alle prestazioni – Sussiste
Il Tribunale di Brescia ha dichiarato discriminatoria la delibera del Comune di Bonate Sopra (Bergamo) che limitava l’accesso ai buoni spesa destinati al sostegno delle famiglie colpite dall’emergenza COVID ai soli stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, escludendo quindi i titolari di un permesso ordinario per famiglia o lavoro, i titolari di protezione internazionale, i richiedenti asilo.
DISCRIMINATORIO RICHIEDERE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA AGLI STRANIERI PER ACCEDERE AGLI ALLOGGI ERP
Regolamento attuativo regionale n. 4/2017 – accesso agli alloggi ERP – Diritto di italiani e stranieri al medesimo trattamento nell’accesso alle prestazioni – Sussiste – richiesta agli stranieri da parte del Comune di documentazione aggiuntiva dei paesi di origine – Discriminazione – Sussiste
INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 5 ANNI DI RESIDENZA ANAGRAFICA PER ACCEDERE ALL’EDILIZIA PUBBLICA
Edilizia residenziale pubblica – art. 22, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 – Requisiti residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno 5 anni – Illegittimità costituzionale – Sussiste
INCOSTITUZIONALE IMPORRE A CITTADINI STRANIERI IL REQUISITO DI LUNGO-RESIDENZA PER ACCEDERE AL FONDO DI SOSTEGNO ALL’AFFITTO
Fondo di sostegno all’affitto – Art. 11, comma 13, DL n. 1122/08 – Requisito residenza 10 anni in Italia – Requisito residenza 5 anni nella Regione – Illegittimità costituzionale – Sussiste
E’ DISCRIMINATORIO E ILLEGITTIMO RICHIEDERE AI CITTADINI STRANIERI UNA DOCUMENTAZIONE DIVERSA DA QUELLA RICHIESTA AGLI ITALIANI PER L’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI
Prestazioni sociali agevolate – Diritto di italiani e stranieri al medesimo trattamento nell’accesso alle prestazioni – Sussiste – richiesta agli stranieri, da parte del Comune, di documentazione aggiuntiva dei paesi di origine – Discriminazione – Sussiste
CONFERMA DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO: IL PREMIO NASCITA SPETTA A TUTTE LE MAMME STRANIERE REGOLARMENTE SOGGIORNANTI
Prestazioni sociali – Premio alla nascita – art. 1, comma 353, L. 232/2016 – Discriminazione – Diritto di tutte le mamme straniere regolarmente soggiornanti – Sussiste
IL CASO DEL COMUNE DI BRESCIA: ESCLUSIONE, PARITA’, RITORSIONE.
Diritto a non essere discriminati – Diritto soggettivo e a rilevanza costituzionale ex art. 3 Cost. – Giurisdizione giudice ordinario in ogni grado e stato del procedimento.
Reclamo della precedente
Discriminazione – Decisione giudiziale che dichiara discriminatoria l’esclusione degli stranieri da una provvidenza assistenziale – Conseguente revoca della provvidenza anche per gli italiani – Comportamento illecito e ritorsivo – Art. 4 bis D. Lgs. 215/03 – Sussistenza – Ordine del Giudice di ripristinare l’originaria delibera – Ammissibilità – Fattispecie.
Previdenza e assistenza – Erogazione da parte di un ente locale di un «bonus bebé» ai soli cittadini italiani – Discriminazione – D.Lgs 215/03 -Sussistenza. (Reclamo)
Previdenza e assistenza – Erogazione da parte di un ente locale di un «bonus bebé» ai soli cittadini italiani – Discriminazione – Artt. 43 TU immigrazione e 2 D. Lgs. 215/03 – Sussistenza – Finalità di sostegno alla natalità delle coppie italiane – Legittima causa di giustificazione – Art. 2, D. Lgs. cit- Insussistenza.
LA PROVINCIA DI SONDRIO: ALLOGGI UNIVERSITARI SOLO PER STUDENTI ITALIANI
Bando di concorso della Provincia per il conferimento di alloggi per universitari – Esclusione degli studenti stranieri – Assenza di ragionevole giustificazione – Violazione art. 3 Cost. – Sussistenza di una discriminazione
ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO
I cittadini extra UE titolari di un permesso che consente di lavorare hanno diritto alla parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni di sicurezza sociale in forza dell’art. 12 direttiva 2011/98.
Assegno ai nuclei familiari numerosi ex art. 65 L. 448/98 – Esclusione dei cittadini extracomunitari – Principio di parità di trattamento tra comunitari ed extracomunitari lungo soggiornanti ex direttiva 2003/109/CE – Diritto all’assegno da parte di titolare di permesso di lungo periodo.
Tribunale di Gorizia, 1 ottobre 2010, est. Gallo, xxx (avv. Guariso) c. Comune di Monfalcone e INPS
ASSEGNI FAMILIARI
Assegni familiari ex L. 153/88– Esclusione dal nucleo familiare dei cittadini stranieri dei familiari residenti all’estero ex art 2 c. 6 L. cit. – Principio di parità di trattamento tra comunitari ed extracomunitari lungo soggiornanti ex direttiva 2003/109/CE – Sussistenza di una discriminazione – Diritto all’assegno da parte di titolare di permesso di lungo periodo anche per i familiari residenti all’estero.
BONUS BEBE’
Tribunale di Bergamo, 15 aprile 2016, est. Azzolini, XXX (avv.ti Guariso e Traina) c. INPS
Prestazioni sociali – all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 – bonus bebè –– cittadini extra UE titolari di permesso di soggiorno CE per motivi familiari – art. 12 direttiva 2011/98 –– diritto al pagamento – sussiste – discriminazione – sussiste
CONGEDO DI MATERNITA’
Tribunale di Bergamo, 20 gennaio 2017, est. Azzolini, XXX (avv.ti Guariso, Neri, Lavanna) C. INPS
La lavoratrice marocchina che ha in affido una minore mediante l’istituto di diritto islamico kafalah ha diritto alla aspettativa per maternità, poiché la equiparazione tra kafalah e affido di diritto nazionale comporta la parificazione anche nei trattamenti previdenziali.
Già in precedenza la Corte di Cassazione aveva riconosciuto l’equiparabilità dell’atto di affidamento in kafalah all’affido di diritto interno, ai fini dell’ingresso in Italia di un minore per ricongiungimento familiare (Cass. 2.2.2015 n. 1843; Cass. 28.1.2010 n. 1908; Cass.17.7.2008 n.19734; Cass. 20.3.2008 n. 7472).
Il Tribunale di Bergamo ha esteso tale equiparazione anche agli effetti successivi all’ingresso in Italia, riconoscendo il diritto alle prestazioni previdenziali dovute dall’Inps (nel caso di specie, il congedo di maternità) a favore del cittadino straniero affidatario in kafalah; conseguentemente poiché il lavoratore affidatario di un minore ai sensi del diritto nazionale ha diritto alla aspettativa per maternità ex art. 26 Dlgs 151/01 (e successivamente al congedo parentale ex art. 32 DLgs 151/01) tale diritto deve essere riconosciuto anche al lavoratore affidatario mediante Kafalah.
Da segnalare che dal 1.1.2016 – e dunque in momento successivo rispetto alla vicenda esaminata dal Tribunale di Bergamo – è entrata in vigore la “Convenzione sulla competenza, legge applicabile , il riconoscimento , l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori fatta all’Aja il 19.10.1996” ratificata con L. 18.6.2015 n. 101 che interviene sulla disciplina dell’ingresso in Italia dei minori affidati secondo il diritto straniero (che pertanto non dovrebbe influire sulla questione del diritto alle prestazioni previdenziali); alcune norme – riguardanti anche la kafalah sono state stralciate dall’originario disegno di legge di ratifica e inserite in un disegno di legge attualmente all’esame del parlamento (Senato n.1552-bis)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Tribunale di Brescia, 25 novembre 2016, est. Corazza, X (avv. Guariso) c. INPS
Il lavoratore, beneficiario in Italia del trattamento di disoccupazione, che si rechi in un paese extracomunitario, non decade dalla prestazione qualora il soggiorno sia di breve durata e compatibile con la sua disponibilità al lavoro
PREMIO ALLA NASCITA
Prestazioni sociali – premio nascita – Legge 232/16 – circolari INPS n. 39 del 27.02.2017, n. 61 del 16.03.2017 e n.78 del 28.04.2017 – cittadine extra UE titolari di permesso di soggiorno unico lavoro – diritto al “premio nascita” – discriminatorietà comportamento INPS
Prestazioni sociali – premio nascita – Legge 232/16 – cittadine extra UE titolari di permesso di soggiorno unico lavoro – diritto al “premio alla nascita” – discriminatorietà comportamento INPS
SUSSIDI SOLO PER ITALIANI
IL COMUNE DI PALAZZAGO
Regolamento del Comune istitutivo di un “contributo economico ai neonati e minori adottati” – Esclusione dal beneficio dei bambini con genitori stranieri – Sussistenza di una discriminazione – Rimozione degli effetti.
IL COMUNE DI ADRO
Finalità di promozione della natalità e di prevenzione dell’abbandono del territorio da parte dei cittadini italiani – Irrilevanza ai fini della discriminazione – Rimozione degli effetti della discriminazione. (Reclamo della precedente)
Regolamenti comunali istitutivi di un “bonus affitti” e di un “contributo ai nuovi nati” riservati ai cittadini dell’Unione Europea – Sussistenza di una discriminazione ai danni dei cittadini extracomunitari – Rimozione degli effetti della discriminazione.
IL CASO DEL COMUNE DI TRADATE: L’ORDINE ESTENSIVO DEL GIUDICE
Discriminazione – Prestazione assistenziale da parte di un Comune in favore dei soli cittadini italiani – Rimozione della discriminazione – Poteri del giudice – Ordine di rimozione della delibera –Ammissibilità – Ordine di pagamento ai singoli – Ammissibilità. (Reclamo della precedente)
Delibera del Comune che riserva l’erogazione di un “bonus bebè” ai cittadini italiani – Sussistenza di una discriminazione – Poteri del giudice – Ordine di rimozione del requisito della cittadinanza con conseguente riconoscimento del diritto per il futuro –Ammissibilità – Ordine del giudice di attribuire la prestazione ai singoli per le nascite già avvenute – Inammissibilità.