L’8 marzo è stata discussa davanti la Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della esclusione dalla indennità di maternità di base di cui all’art. 71 dlgs 150/11 delle cittadina straniere prive di permesso di soggiorno di lungo periodo.

La questione è stata sollevata dal Tribunale di Bergamo nel corso di un giudizio promosso da due giovani madri straniere (difesa dagli avvocati Alberto Guariso e Marta Lavanna) prive del permesso soggiorno di lungo periodo che la norma italiana pone ancora come requisito.

Secondo il Tribunale di Bergamo, l’esclusione delle donne straniere prive di quel particolare titolo di soggiorno (per il cui ottenimento è necessario un reddito minimo e cinque anni di residenza) contrasta con l’art. 3 della Costituzione e con il divieto di discriminazione di cui all‘art. 14 della CEDU.

In attesa della decisione è importante che tutte le donne straniere interessate presentino comunque domanda nel termine perentorio di 6 mesi dalla nascita perché in assenza di domanda non potrebbero comunque beneficiare di una eventuale sentenza favorevole della Consulta.

Milano 13 gennaio 2017

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