Campo di applicazione
* Lo speciale procedimento riguarda tutti i licenziamenti per i quali, se illegittimi, si applicano le sanzioni previste dall’art. 18 L. 300/70, anche quando la decisione sul licenziamento presuppone la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (ad es. quando il licenziamento è avvenuto nel corso di un contratto a progetto e il ricorrente intende far valere la natura subordinata del rapporto).
* Si applica quindi anche ai “licenziamenti economici”, per i quali non è prevista la reintegrazione
* Nel giudizio non possono essere proposte domande diverse dall’impugnazione del licenziamento “salvo che siano fondate sugli identici fatti costitutivi” (quindi ad es. si può proporre la domanda subordinata di indennizzo ex art. 8 L. 604/66)
Da quando si applica:
Va osservato nelle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012) anche se relative a licenziamenti precedenti.
GIUDIZIO I GRADO
Si compone di 2 fasi:
PRIMA FASE DEL PRIMO GRADO:
Atto introduttivo
Si introduce con ricorso davanti al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
L’atto può essere molto stringato; non è necessario formulare in modo completo le istanze istruttorie, né produrre tutti i documenti; non vi sono preclusioni per istanze successive.
Termini
l’azione va promossa entro 180 giorni dalla impugnazione (270 per i licenziamenti intimati prima del 18 luglio 2012)
l’udienza deve essere fissata entro 40 giorni dal deposito del ricorso
il ricorso deve essere notificato entro 25 giorni prima dell’udienza
il convenuto si deve costituire 5 giorni prima dell’udienza
Procedimento
Non possono essere proposte domande riconvenzionali, né chiamate di terzi
Il giudice sente le parti; omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle parti o disposti d’ufficio
Conclusione
Questa fase si conclude con ordinanza immediatamente esecutiva, che non può essere sospesa o revocata, se non con la sentenza emessa all’esito della seconda fase.
Con l’ordinanza decide ogni aspetto del giudizio, sia quelli più urgenti (ad es. ordina reintegrazione) sia quelli economici (ad es. condanna al pagamento del solo indennizzo; accerta che si trattava di un lavoro subordinato ecc. )
SECONDA FASE DEL PRIMO GRADO: OPPOSIZIONE
Atto introduttivo
Si propone con ricorso avanti il Tribunale che ha emesso l’ordinanza.
Il ricorso deve avere i requisiti di cui all’art. 414 c.p.c.; è quindi un normale ricorso di lavoro e si applicano le preclusioni del processo del lavoro
Si possono dedurre circostanze nuove, non dedotte nella prima fase di giudizio e proporre istanze istruttorie diverse
Termini
Il ricorso va depositato in cancelleria entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza (vale quella che viene effettuata per prima)
L’udienza viene fissata entro 60 giorni dal deposito ricorso
Il ricorso deve essere notificato almeno 30 giorni prima dell’udienza
Il convenuto deve costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza depositando una memoria che abbia i requisiti di cui all’art. 416 cpc : si applicano anche a lui le normali preclusioni del rito del lavoro
Se chiama in causa un terzo deve farlo con la memoria di costituzione
In questo caso (o anche se è il Giudice a estendere il contraddittorio a un terzo) il Giudice fissa nuova udienza entro 60 giorni e il terzo si deve costituire 10 giorni prima dell’udienza
Procedimento
La domanda riconvenzionale è ammessa solo se fondata su fatti costitutivi identici a quelli relativi al licenziamento; altrimenti viene separata
Il Giudice sente le parti; omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione ammissibili
Assegna eventuale termine per note
Decide con sentenza che deposita entro i 10 gg successivi all’udienza discussione (probabilmente non c’è più lettura del dispositivo in udienza)
La sentenza è provvisoriamente esecutiva
II GRADO: GIUDIZIO IN APPELLO
Atto introduttivo
L’appello si propone con reclamo
Termini
deposito ricorso: entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza (vale quella che viene effettuata per prima)
udienza di discussione: entro 60 giorni dal deposito ricorso
notifica del reclamo 30 giorni prima dell’udienza
costituzione del reclamato 10 giorni prima dell’udienza
Procedimento
la Corte di Appello può sospendere l’esecutività della sentenza di I grado se sussistono gravi motivi
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova o nuovi documenti, salvo che a) siano indispensabili; b) oppure che la parte dimostri di non aver potuto proporli prima.
Sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, la Corte procede agli atti di istruzione ammessi e provvede con sentenza che viene depositata in cancelleria entro 10 gg dall’udienza di discussione
TERZO GRADO: CORTE DI CASSAZIONE
Termini
Il ricorso va proposto entro 60 gg dalla comunicazione o notificazione della sentenza (vale quella effettuata per prima).
La Corte fissa l’udienza entro 6 mesi dalla proposizione del ricorso
La sospensione dell’esecutività della sentenza di Appello non va richiesta alla Corte di Cassazione, ma alla Corte di Appello, che può sospendere se ci sono grave motivi
Nota: il termine lungo di 6 mesi dal deposito della sentenza per il reclamo in appello o per il ricorso in Cassazione si applica solo se non vi è stata né notificazione, né comunicazione.
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QUALCHE CONSIGLIO
1) In caso di licenziamento discriminatorio, valutare attentamente se proporre l’azione ex art. 1, comma 48 L. 92/12 o l’azione ex art. 28 Dlgs 150/11: sui vantaggi e svantaggi delle due azioni vedi l’articolo di commento.
2) Redigere il ricorso iniziale in modo molto snello perché nella prima fase non ci sono preclusioni: inutile “scoprire le carte”.
3) Contrastare la moltiplicazione dei giudizi, dannosa per il lavoratore: già nella prima fase devono poter essere inserite tutte le domande fondate sul “fatto” licenziamento e anche tutte le domande che derivano dalla diversa qualificazione del rapporto;
4) Rispettare i termini ! Se non si propone opposizione entro 30 giorni la ordinanza di rigetto diventa definitiva e non si può più fare nulla sul licenziamento (il punto è discutibile, ma meglio essere prudenti !)