IL TRIBUNALE DI MILANO ORDINA DI CONSENTIRE L’USO DEL TELEFONO CELLULARE ALL’INTERNO DEL CPR
Con ordinanza del 15 marzo 2021, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza presentato nell’intesse di un richiedente asilo tunisino trattenuto presso il CPR di via Corelli e volto ad ottenere la restituzione del proprio telefono cellulare, trattenuto al momento dell’ingresso nel centro.
Il Tribunale ha ordinato alla Prefettura, alla Questura e all’ente gestore del CPR di consentire al ricorrente la detenzione e l’utilizzo del proprio telefono cellulare secondo le modalità indicate dal Regolamento Unico CIE per le visite, e quindi in base a turni giornalieri, per un tempo adeguato che il Tribunale indica in almeno due ore e all’interno di luoghi controllati ma in cui deve essere assicurata la riservatezza della comunicazione.
ILLEGITTIMO IL TRATTENIMENTO IN AEROPORTO EFFETTUATO IN SEGUITO ALLA REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO NOTIFICATA ALLA FRONTIERA
Respingimento diretto ex art. 10 d.lgs 286/1998 – giurisdizione giudice ordinario – trattenimento in aeroporto in contrasto con art. 3 CEDU – diritto al risarcimento del danno per lesione di interessi di rango costituzionale – revoca permesso di soggiorno – carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario – insussistenza requisito della convivenza ex d.lgs 30/2007
La cognizione dell’impugnazione dei provvedimento di respingimento ex art. 10, commi 1 e 2 del d.lgs 286/1998, spetta al giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto diritti soggettivi in relazione ai quali non sussistono margini di ponderazione degli interessi in gioco da parte dell’amministrazione.
Ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno permanente ex artt. 14 e 17 d.lgs 30/2007 non ha alcun rilievo la mancata convivenza con il coniuge separato, atteso che il d.lgs. 30/2007 non richiede né il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano e il richiedente – salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio – né quello del pregresso regolare soggiorno del richiedente.
Nel caso di un trattenimento operato nei locali di polizia di un aeroporto, con modalità contrarie all’art. 3 della CEDU, sussiste il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dovuto da una lesione di diritti soggettivi di rango costituzionale, quali la libertà personale. La quantificazione dell’ammontare del risarcimento va operata alla luce della giurisprudenza CEDU in materia e può essere ritenuto congruo in euro 1.000,00 per ogni giorno di trattenimento.
La vicenda:
Alla ricorrente, cittadina cubana residente in Italia dal 2011, è stato notificato all’aeroporto di Milano- Malpensa, mentre faceva rientro in Italia, un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui era in possesso.
In conseguenza della revoca, è stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di respingimento ex. art. 10, comma 1, d.lgs 286/1998 e la ricorrente è stata trattenuta per cinque giorni dalla Polizia di Frontiera, senza l’adozione di alcun provvedimento, presso un locale situato all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa. Dopo cinque giorni, la ricorrente è stata fatta imbarcata su un volo diretto a Cuba.
Il locale, di ridotte dimensioni e dove erano trattenuti numerosi altri cittadini stranieri, era privo di finestre e dotato solamente di luce artificiale. Inoltre, alla ricorrente è stato negato il diritto di incontrare i suoi legali.
Reclamo della precedente
Motivi di salute
Allontanamento cittadino comunitario