INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA NEL REGIME NORMATIVO PRECEDENTE AL D.LGS. 14/2019: IL TRIBUNALE DI PAVIA CONFERMA CHE L’INSOLVENZA CHE RILEVA È QUELLA DEL RETROCEDENTE. 

Tribunale di Pavia, sentenza 15.06.2024 n. 247, est. Ferrari, XX (avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Daniele Bergonzi e Miriam Fagnani) c. INPS (avv. Maria Grazia Demaestri),

Affitto d’azienda – retrocessione – prosecuzione attività imprenditoriale – insussistenza –  intervento del fondo di garanzia INPS – presupposto – insolvenza del retrocedente

Anche nel regime normativo previgente al D.Lgs 14/19, nell’ipotesi in cui al termine di un affitto d’azienda cessi l’esercizio dell’attività imprenditoriale, vista l’inapplicabilità dell’art. 2112 c.c. al retrocessionario che non prosegue l’attività, l’insolvenza a cui fare riferimento al fine dell’intervento del fondo di garanzia INPS è quella del retrocedente


BONUS RIOCCUPAZIONE EX ART. 24BIS, COMMA 5, D.LGS 148/15: IL TRIBUNALE DI LODI CENSURA LA PRASSI APPLICATIVA DELL’INPS.

Trib. Lodi, sent. 03.11.2022 n. 234, giudice Manfredi X + altri (avv.ti Guariso, Neri, Bergonzi) c. INPS

Diritto al bonus rioccupazione ex art. 24bis D.Lgs 148/15 – mancata cessazione del rapporto di lavoro con l’impresa in CIGS –  irrilevanza

L’erogazione del “bonus rioccupazione” di cui all’art. 24bis D.Lgs 148/15 non è subordinata alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore con l’impresa che ha presentato istanza di CIGS.

Calcolo importo bonus rioccupazione ex art. 24bis D.Lgs 148/15 – proporzione fra ore di CIGS e ore di lavoro – ore lavorate per altri datori di lavoro – esclusione dal computo della proporzione

L’importo spettante al lavoratore a titolo di “bonus rioccupazione” ex art. 24bis D.Lgs 148/15 dev’essere calcolato mediante una proporzione tra il numero di ore di sospensione in CIGS del dipendente e il numero di ore in cui lo stesso è rimasto effettivamente a disposizione dell’azienda in CIGS, escludendo il periodo temporale di occupazione alle dipendenze di diversi datori di lavoro.

 


È DOVUTO IL TFR DAL FONDO DI GARANZIA ANCHE IN ASSENZA DI UN ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEL CREDITO QUALORA IL DATORE DI LAVORO SIA STATO CANCELLATO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Trib. Milano, sent. publ. 3 febbraio 2020 n. 2990/2019, est. Lombardi, XX (avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Lorenzo Venini) c. INPS

TFR – mancato pagamento – Fondo di Garanzia – società estera – insolvenza del datore di lavoro – cancellazione – estinzione – accertamento giudiziale del credito – impossibilità – accertamento diretto – INPS – lavoratore incolpevole – diritto al pagamento.

Non può sostenersi che in assenza di accertamento giudiziale del credito nei diretti confronti del datore di lavoro vi sarebbe una preclusione alla richiesta di TFR a carico del Fondo di Garanzia, contrastando ciò con la ratio di garanzia delle prerogative del lavoratore incolpevole in presenza di una situazione di accertata e definitiva insolvenza del datore di lavoro: deve dunque ritenersi ammissibile l’accertamento diretto nei confronti dell’INPS del diritto del lavoratore, previo accertamento incidentale della condizione di insolvenza del datore di lavoro. Tale condizione appare, a fortiori, rinvenibile laddove la cancellazione con estinzione della società, con devoluzione dei beni e in assenza di fenomeni successori secondo la legge regolatrice, rappresenta un ostacolo oggettivo e non superabile alla esazione del proprio credito per TFR.


Corte di Appello di Torino, 21 maggio 2010, est. Mancuso, P. (avv.ti Polizzi, Guariso e Neri) c. I.N.P.S.

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