CON L’ART. 18 COME MODIFICATO DALLA “LEGGE FORNERO” (ED A MAGGIOR RAGIONE QUINDI CON LE TUTELE CRESCENTI DEL JOBS ACT…) LA PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEL LAVORATORE NON DECORRE IN COSTANZA DI RAPPORTO di Mara Marzolla
Il Tribunale di Milano ha accolto la tesi sostenuta dal nostro studio in materia di regime della prescrizione dopo le modifiche che la legge 92 del 2012 (c.d. legge Fornero) ha apportato alla disciplina sanzionatoria del licenziamento ingiustificato.
La prescrizione dei diritti e la tutela in caso di licenziamento sono infatti strettamente connessi. Sin dal 1972 la Corte Costituzionale ha infatti affermato che, in caso di rapporto di lavoro non assistito dalla cosiddetta stabilità reale (ovvero in caso di tutela per il licenziamento illegittimo esclusivamente risarcitoria), la prescrizione dei diritti non può decorrere in costanza del rapporto di lavoro. Il lavoratore potrebbe infatti legittimamente temere, una volta esercitato un proprio diritto, di essere per questo licenziato e di non poter contare sulla ricostituzione del rapporto di lavoro. Diversamente, si è invece sempre opinato che nelle aziende con più di quindici dipendenti il lavoratore potesse tutelare i propri diritti anche nel corso del rapporto, disponendo di una tutela ripristinatoria in caso di illegittima risoluzione dello stesso.
In applicazione del suddetto principio sancito dalla Corte Costituzionale, la giurisprudenza ha per decenni ritenuto che, per i rapporti di lavoro assistiti da tutela risarcitoria, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto; per i rapporti di lavoro assistiti da tutela reintegratoria, invece, la prescrizione decorre in costanza di rapporto.
Come è noto, tuttavia, la riforma Fornero ha modificato le ipotesi di tutela in caso di licenziamento illegittimo.
In particolare, il diritto alla reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato dal datore di lavoro con più di quindici dipendenti non è sempre riconosciuto. Anzi, nella maggior parte dei casi la legge n. 92/2012 prevede che al lavoratore venga riconosciuto solamente un risarcimento del danno subito.
Il Tribunale di Milano, accogliendo un nostro ricorso, ha quindi stabilito con un’innovativa sentenza che, a partire dall’entrata in vigore della legge Fornero, i termini di prescrizione per la tutela dei diritti dei lavoratori non decorrono mai in costanza di rapporto di lavoro, nemmeno con riferimento ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti, non potendosi di fatto più ritenere alcun rapporto di lavoro assistito da quella che, un tempo, si definiva “stabilità reale”.