Con ordinanza del 28 luglio 2017 il tribunale di Genova ha accolto il ricorso presentato da ARCI, Avvocati di Strada, ASGI e Federazione di Solidarietà e Lavoro contro le cd. ordinanze “anti ebola” del Comune di Alassio e del Comune di Carcare.
Le due analoghe ordinanze vietavano rispettivamente: “alle persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell’area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività delle malattie infettive trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale” (Comune di Alassio – ordinanza n. 831 del 1 luglio 2015) e la dimora, anche occasionale, di persone provenienti da paesi dell’area africana o asiatica presso qualsiasi struttura di accoglienza, prive di regolare certificato sanitario attestante le condizioni sanitarie e l’idoneità a soggiornare” (Comune di Carcare – ordinanza n. 27 del 25 giugno 2016).
Le associazioni avevano chiesto al giudice di riconoscere il carattere discriminatorio di tali provvedimenti, che colpivano in maniera quasi esclusiva i cittadini stranieri, in violazione degli artt. 2 e 43 TU Immigrazione che prevedono il principio di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri e il divieto di discriminazione etnico – razziali.
Il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta dei ricorrenti affermando che la “correlazione operata, del tutto automaticamente, nella ordinanza de quibus tra la – solo potenziale – insorgenza di malattie infettive e l’origine etnica e la provenienza geografica dei soggetti ivi citati, non potendo i problemi connessi alle malattie infettive, anche qualora effettivamente accertati, essere collegati in modo esclusivo al fenomeno dell’immigrazione bensì’ ”ad altri fattori quali la povertà o l’emarginazione sociale che purtroppo colpiscono, senza alcuna distinzione di nazionalità, etnia o razza, chi è costretto a vivere in condizioni igienico sanitarie precarie” è discriminatoria.
Inoltre il giudice ha affermato che la richiesta di presentare un certificato medico che accerti l’assenza di qualunque malattia infettiva è una richiesta di difficile se non impossibile attuazione, discriminatoria in quanto indirizzata prevalentemente agli stranieri.
I due Comuni, secondo quanto previsto dal giudice, devono quindi revocare le ordinanze con effetto ex tunc, pubblicando la decisione adottata dal tribunale di Genova su un quotidiano a tiratura nazionale, nonché pubblicare l’intero provvedimento sull’homepage del sito comunale.
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