Con sentenza del 3.9.2020, il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore licenziato immediatamente al rientro da un periodo di assenza per infortunio sul lavoro.
Il Giudice del Lavoro ha accolto le tesi esposte dagli avvocati Guariso, Neri e Marzolla riconoscendo la natura discriminatoria del licenziamento, posto in essere esclusivamente “in ragione della (…) sopravvenuta infermità” del lavoratore “o comunque delle sue difficoltà a rendere la prestazione” e, dunque “indotto dal suo stato di salute”. Nel giungere a tale conclusione, il Tribunale ha affermato che “il convincimento del giudice si può fondare anche su una sola presunzione purché grave e precisa (eventualmente anche in contrasto con altre prove, qualora sia ritenuta talmente grave e precisa da rendere inattendibili gli elementi contrari). Non è necessario che fra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta necessità, essendo piuttosto sufficiente che – secondo un criterio di normalità – il fatto ignoto sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile. Insomma, il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto può ritenersi prova adeguata, purchè sia accertato in termini di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza può verificarsi secondo regole di esperienza”.
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