T. CREMONA – SENT 657-24 DEL 5.12.24
Art. 7, co. 1, lett. A) Regolamento Regione Lombardia n. 4/2017 – Art. 40, co. 6 D. Lgs 286/1998 – Art. 34 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – art. 12 Direttiva 2011/98/EU
Il Tribunale di Cremona, accertata la natura discriminatoria del provvedimento di A.L.E.R. di Brescia, Cremona e Mantova che ha cancellato dalla graduatoria per l’assegnazione di un alloggio SAP una cittadina egiziana titolare di permesso per attesa occupazione, ha disposto la rintegrazione della ricorrente nella predetta graduatoria.
In particolare, il giudice ha rilevato che l’articolo 7, comma 1, lettera A) del Regolamento Regione Lombardia n. 4/2027 e l’articolo 40, comma 6 del D. Lgs. 286/1998 devono essere disapplicati, in quanto violano l’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europa e l’articolo 12 della Direttiva 2011/98/EU. Difatti, tali disposizioni normative limitano il diritto di accesso dei titolari di un permesso di soggiorno annuale per attesa occupazione alle prestazioni di assistenza abitativa, concretizzando una discriminazione per motivi di nazionalità.
Leggi gli articoli sul Corriere della Sera del 19 febbraio 2025 e de La Provincia – Cremona del 18 febbraio 2025