Il Tribunale di Milano ha dichiarato la natura discriminatoria del decreto MIUR (DM 353/2014) relativo alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale docente ed educativo (anni scolastico 14/15, 15/16 e 16/17) nella parte in cui esclude – impedendone l’accesso alla occupazione – i lungosoggiornanti, i rifugiati politici, i titolari dello status di protezione sussidiaria (in violazione dell’art. 38 D.Lgs. 165/2001), i titolari di carta blu (in violazione della direttiva 2009/50) e i familiari non comunitari di cittadini comunitari (in violazione della direttiva direttiva 2004/38).
Ulteriore e autonomo profilo di discriminazione accertato dal Giudice del Lavoro riguarda poi la scelta operata “inspiegabilmente” dal Ministero di ammettere i cittadini stranieri con riferimento alla materia di insegnamento di conversazione in lingua straniera ma “in posizione subordinata rispetto agli eventuali cittadini italiani”.
Il Giudice ha ordinato al Ministero convenuto di riaprire i termini per la presentazione delle domande e di provvedere, in autotutela, ammettendo quelle a suo tempo rigettate sulla base di ragioni discriminatorie.
Tribunale di Milano, 5 marzo 2015 (ord.), est. Perillo, APN, ASGI e CUB SCUOLA (avv.ti Guariso e Marzolla) c. MIUR