Il 20 dicembre 2012 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame della Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso l’ordinanza 9/12 gennaio 2012 del Tribunale di Milano che, accogliendo il ricorso di varie associazioni e di un cittadino pakistano (assistito dagli avvocati Guariso e Neri), ha dichiarato il carattere discriminatorio del bando per la selezione di volontari da impiegare nel servizio civile, nella parte in cui richiede il possesso della cittadinanza italiana tra i requisiti di ammissione al servizio civile.
La Corte d’Appello conferma integralmente la pronuncia impugnata, ritenendo discriminatoria la scelta di escludere gli stranieri permanentemente residenti dall’accesso volontario al servizio civile; lo scrutinio di ragionevolezza della scelta del legislatore di non consentire allo straniero la possibilità di partecipare, attraverso il servizio civile nazionale, a quella “collaborazione civica” promossa dallo stato che adempie al dovere di solidarietà di cui all’art.2 Cost. e a quello di concorrere al progresso materiale e spirituale della società di cui all’art.4 comma 2 Cost. deve risolversi in senso negativo.
La stessa struttura del servizio civile, continua la Corte, conferma tale tesi, dal momento che gli enti presso il quale è svolto perseguono finalità di solidarietà sociale, peraltro del tutto estranee al concetto di difesa della patria su cui ha argomentato l’appellante.