Ennesimo colpo di scena nella vicenda “precari della scuola”.

La Corte d’Appello di Milano, a sole tre settimane dalla sua prima pronuncia sulla questione, cambia orientamento e nega sia il risarcimento del danno sia il ricalcolo dell’anzianità.
La sentenza fonda la propria decisione sull’assunto che l’interesse pubblico alla continuità didattica sarebbe una ragione obiettiva sufficiente a giustificare l’assunzione a termine del personale della scuola.
Di ragione obiettiva la Corte di Appello parla anche in merito alla domanda relativa alle differenze stipendiali. Infatti, la diversità di trattamento sarebbe sorretta dalla specialità del sistema cui apparterrebbe il solo personale di ruolo, che prevede il superamento di un congruo periodo di prova, la possibilità di trasferimento in caso di eccedenza di personale e la disponibilità in taluni periodi estivi per attività formative o altro.

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