NON E’ VERO CHE LE COOPERATIVE POSSONO UTILIZZARE I LAVORATORI “A CHIAMATA” A SECONDA DELLE LORO ESIGENZE, RETRIBUENDOLI SOLO PER LE ORE DI LAVORO EFFETTIVAMENTE PRESTATO.
Con sentenza n. 2233/2014, il Tribunale di Milano, accogliendo il ricorso proposto dagli avvocati Mauro Tagliabue e Livio Neri per conto di una lavoratrice del settore logistica, ha affermato che quando, accanto al rapporto sociale, sia sorto anche un rapporto di lavoro subordinato (come accade normalmente nelle cooperative), a tale rapporto si devono applicare le regole generali del lavoro dipendente ivi compresa la regola dell’obbligo di ricevere la prestazione e pagare la retribuzione per l’intero orario di lavoro, salvo che non sia stata espressamente pattuita una riduzione di orario.
Conseguentemente il prestatore di lavoro ha diritto a percepire una retribuzione pari a quella prevista per il lavoro full time e dunque la retribuzione per 40 ore di lavoro, anche se di fatto è stato chiamato al lavoro per un numero di ore inferiore.
La sentenza (confermata anche da altre pronunce del Tribunale di Milano) mette un freno alla tendenza delle cooperative di utilizzare i lavoratori in modo “ultra flessibile” chiamandoli al lavoro (e retribuendoli) in modo del tutto variabile e spesso per un numero di ore ampiamente inferiore alle 40 settimanali.
Tribunale di Milano, 14 luglio 2014 (sent.),est. Lombardi, xxx (avv.ti Taglabue e Neri) c. xxx (avv.Cartillone)