Il Tribunale di Milano, est. Lombardi, nel giudizio promosso da xxx (avv.ti Neri, Guariso) c. A.C. srl, con ordinanza del 13 novembre 2017 ha accolto il ricorso proposto da alcuni lavoratori ed ha affermato che “Il tempo trascorso dall’autotrasportatore durante le operazioni di carico e scarico, anche quando queste non richiedano la sua attiva partecipazione, sono a tutti gli effetti “tempo di lavoro” e non può essere quindi sanzionata sotto il profilo disciplinare la legittima condotta del lavoratore che ponga in tali fasi il tachigrafo in modalità lavoro anziché di “disponibilità”.

Trib. Milano, ord. 13 novembre 2017, est. Lombardi, xxx (avv.ti Neri, Guariso) c. A.C. srl.

 

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