L’art. 29 del D. Lgs. 276/2003, nella formulazione di cui all’art. 4, comma 31, lett. a) e b), L. 28 giugno 2012, n. 92., introduce una fattispecie di litisconsorzio necessario tra il datore di lavoro e la società committente (nonché tra gli eventuali subappaltatori, se ve ne sono). L’ordinanza 4.7.2013 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro ha affermato che la predetta norma ha carattere sostanziale e conseguentemente che, in difetto di una specifica disciplina, non può ritenersi applicabile retroattivamente a fattispecie che si sono perfezionate ed esaurite antecedentemente all’entrata in vigore della norma (28 giugno 2012).
Conseguentemente, per le cause nelle quali si richiede il pagamento delle retribuzioni sino a tutto il mese di giugno 2012, non si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario e dunque il lavoratore potrà convenire in giudizio solamente la società committente.