Con ordinanza del 31.10.2020, il Tribunale di Pavia ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto, dopo che il demansionamento impostogli dal datore di lavoro aveva contribuito ad aggravare la sua patologia psichica.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Pavia, dott. Allieri, ha stabilito che è illegittimo  – e deve esser sanzionato con l’applicazione dell’art. 18, comma 7 L: 300/70 – il licenziamento del lavoratore per asserito superamento del periodo di comporto quando una parte, anche limitata, delle assenze sia determinata dall’inadempimento del datore di lavoro rispetto all’obbligo di assegnare mansioni idonee (nella specie il lavoratore, affetto da patologia psichica, era stato lasciato sostanzialmente inattivo e ciò aveva aggravato la patologia). Qualora sul piano medico-scientifico non sia possibile accertare in quale misura le assenze siano imputabili al comportamento datoriale occorre affidarsi al criterio della certezza probabilistica, da applicarsi però non secondo un criterio meramente statistico (che potrebbe anche mancare per assenza di casi analoghi ) ma secondo un criterio logico, valutando tutti gli elementi di conferma (e al contempo di esclusione di altre possibili cause alternative) relativi al caso concreto (nella specie il Giudice ha ritenuto che avendo il CTU individuato un contributo causale dell’inadempimento del datore di lavoro variabile tra un giorno e 6 mesi, potesse ritenersi provato che detto comportamento aveva concorso a determinare l’assenza quantomeno per i 9 giorni che avevano causato il superamento del periodo di comporto).


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